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Aggiornamento costante in materia legale a Catania

I componenti dello Studio Legale Ingrassia riconoscono fondamentale importanza all’aggiornamento professionale e per tale motivo si avvalgono nel loro lavoro quotidiano di una banca dati di primaria società del settore giuridico sempre aggiornata con le ultime sentenze e novità giurisprudenziali.
Particolare attenzione viene anche dato al costante aggiornamento della biblioteca cartacea.
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Autore: Avv. Salvatore Ingrassia 08 mag, 2020

Il periodo che stiamo vivendo contraddistinto dall’emergenza sanitaria conseguenziale alla pandemia da COVID-19 sta purtroppo influenzando e compromettendo l’esercizio di alcuni diritti costituzionali.

Tra le questioni più dibattute spicca sicuramente quella relativa alla possibilità o meno per il genitore (nella maggior parte dei casi il padre) non collocatario dei figli minori di continuare ad esercitare il suo diritto-dovere di visita.

Il dubbio sulla legittimità degli spostamenti dei genitori separati al fine di continuare a garantire una costante frequentazione dei figli con entrambi i genitori, è stato in un primo momento sciolto da un chiarimento espresso dal Governo, secondo il quale “ gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio ”.

Tale chiarimento è stato richiamato e fatto proprio dal Tribunale di Milano in un proprio provvedimento dell’11 marzo 2020, con il quale è stato disposto che “ alcuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti ”.

Successivamente il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha disposto il divieto degli spostamenti in altro Comune diverso da quello di propria residenza, limitandoli ai soli motivi di lavoro, salute e assoluta urgenza, così di fatto sopprimendo le situazioni di necessità. Di conseguenza, con un’interpretazione restrittiva, i trasferimenti fuori dal Comune per prelevare o riportare i figli presso l’abitazione del genitore collocatario dovevano considerarsi vietati.

In tal senso si sono quindi avuti i primi pronunciamenti ristrettivi dei vari Tribunali italiani: il Tribunale di Napoli con un provvedimento del 26 marzo 2020 ha ritenuto che, nell'attuale contesto di divieti alla circolazione imposti dalla normativa nazionale e regionale, la disciplina delle visite non potesse più prevedere gli spostamenti dei minori, disponendo che la frequentazione genitori-figli fosse continuata ad essere assicurata con colloqui mediante videochiamata.

Anche la Corte d’Appello di Bari, Sezione Famiglia, con provvedimento del 26 marzo 2020 , pronunciandosi in un caso di genitori residenti in Comuni diversi, ha ritenuto il diritto-dovere dei genitori e dei figli di incontrarsi, recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone per le attuali ragioni sanitarie.

Quanto sopra viene a determinare di fatto una chiara discriminazione tra i figli di genitori separati residenti nello stesso Comune e quelli di genitori residenti in Comuni diversi.

Si è allora pensato di superare tale interpretazione restrittiva, considerando la frequentazione dei figli come rientrante nella tutela dell’equilibrio psicofisico del minore, come tale riconducibile a cause legate a motivi di salute. Il Tribunale di Verona con proprio provvedimento del 27 marzo 2020 ha respinto la richiesta di sospensione delle visite della madre non collocataria, residente in Comune diverso, disponendo “ un collocamento alternato che limita la frequenza degli spostamenti della minore; quest’ultima rimarrà alternativamente per 15 giorni presso ciascun genitore, onerando il padre di prelevare e riportare la figlia presso la madre, sprovvista di patente. Nei tempi di permanenza presso un genitore, l’altro potrà contattare la figlia in videochiamata ”. La pronuncia in questione ha messo in luce come un’alternanza troppo frammentata non sia compatibile con l’attuale situazione di emergenza, proponendo pertanto una soluzione pensata per minimizzare il rischio, che di fatto trasforma un affidamento con genitore collocatario, in un affidamento paritetico.

I successivi provvedimenti emanati dal Governo che hanno prorogato le attuali restrizioni al 13 aprile 2020, e poi successivamente al 3 maggio 2020, hanno tra l’altro previsto che “ gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori ”. Naturale conseguenza di quanto sopra è stata la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio, che con decreto del 3 aprile 2020 ha statuito che il diritto di visita dei figli di genitori separati e divorziati non ha subìto limitazioni a seguito della normativa emergenziale per fronteggiare il Coronavirus.

Ritengo che la giurisprudenza si orienterà a dare rilievo alle diverse zone di residenza dei genitori e al connesso rischio epidemiologico. In tal senso, il diritto alla salute è da considerarsi di pari rango rispetto a quello alle relazioni familiari. Pertanto nel necessario bilanciamento dei diritti, prioritario resterà il prevalente interesse del minore: occorrerà trovare soluzioni fondate sul buon senso e sulla ragionevolezza, evitando di esporre i minori a situazioni potenzialmente di rischio, magari sostituendo, solo ovviamente durante il periodo pandemico, il diritto di visita con il diritto di tenersi in contatto con i bambini seppur a distanza mediante sistemi di comunicazione quali telefonate, video chiamate o altri mezzi telematici anche più volte durante la giornata, ed in ciò ovviamente deve essere affidato ai genitori il compito di riuscire a trovare la soluzione più idonea per i loro figli, lasciando da parte ostilità e rivendicazioni reciproche.

In conclusione, ritengo di poter affermare che il diritto dei figli di trascorrere il loro tempo con entrambi i genitori, pur nell’emergenza epidemiologica, non può essere messa in discussione come non lo deve essere il principio della bigenitorialità.

 

Autore: Avv. Giulia Pappalardo 08 mag, 2020

= La nuova disposizione, contenuta nell’articolo 88 bis della Legge di Conversione del Decreto “Cura Italia” del 24.04.2020 n. 27, disciplina il tema dei rimborsi per i viaggi annullati o sospesi per impossibilità sopravvenuta a causa dell’emergenza Covid-19.

Specificatamente si stabilisce che, ai sensi dell’art. 1463 c.c., ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta per i contratti di soggiorno quando tali contratti vengono stipulati:

a) da soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) da soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento da aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati da provvedimenti delle autorità competenti, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; in questa ipotesi occorre attestare la programmata partecipazione ad una delle suddette manifestazioni, iniziative o eventi.

= I sopra indicati soggetti devono informare la struttura ricettiva della situazione di impossibilità sopravvenuta, allegando altresì i documenti di prenotazione del soggiorno,  e ciò entro 30 giorni:

1°) dalla cessazione delle situazioni di impedimento di cui alle precedenti lettere da a) a d);

2°) dall’annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui alla lettera e).

= La struttura ricettiva, entro i successivi 30 giorni, può a scelta effettuare il rimborso del corrispettivo versato dal cliente ovvero l’emissione di un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall’emissione.

= E’ anche possibile che i casi di impossibilità sopravvenuta a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 riguardino le strutture ricettive, in tali casi è stata prevista la possibilità per la struttura di offrire a propria scelta:  a) un servizio sostitutivo di livello equivalente o meno con restituzione della eventuale differenza di prezzo, b) il rimborso economico, c) un voucher di pari importo, con validità di un anno dall’emissione.

In maniera analoga anche gli organizzatori di pacchetti turistici, sempre a loro discrezione, potranno offrire ai clienti una delle tre opzioni di rimborso sopra indicate.

Sia il rimborso che l’emissione del voucher turistico avverrà non appena l’organizzatore del pacchetto avrà ricevuto i relativi rimborsi o i voucher dai fornitori di servizi (ad esempio dagli alberghi) e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui sarebbe dovuto iniziare il viaggio.

= Per quanto riguarda infine i viaggi di istruzione annullati o sospesi a causa dell’emergenza Covid-19, l’organizzatore del viaggio, potrà optare di effettuare il rimborso economico, ovvero emettere un voucher di pari importo da utilizzare sempre entro un anno dall'emissione. Anche in tali casi, l'organizzatore effettua il rimborso o emette il voucher non appena avrà ricevuto i rimborsi o i voucher dai fornitori e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista per l’inizio del viaggio. Deve invece essere sempre erogato il rimborso economico, quando il viaggio di istruzione era previsto per la scuola dell'infanzia o per le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

= Le previsioni legislative di cui sopra si applicano anche quando il  viaggio è stato acquistato o prenotato tramite un'agenzia di viaggio o un portale di prenotazione. L'emissione dei voucher non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

In conclusione è importante evidenziare che tali disposizioni sono da considerarsi norme di applicazione necessaria, prevalenti anche rispetto a norme straniere.

Avv. Giulia Pappalardo

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